COMUNICA IMBOTTIGLIAMENTI
Il D.M. 14 giugno 2012 dispone che le aziende imbottigliatrici comunichino all’ente certificatore tutte le informazioni relative alle operazioni di imbottigliamento (di vini DOP, ATTI, IGP) non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento, e comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati.
Le comunicazioni sono fatte su di un apposito modulo; l’ente non esprimerà più un parere di conformità all’imbottigliamento ma acquisirà unicamente il dato a sistema.
In ogni caso i soggetti interessati dovranno comunque comunicare, mensilmente e in forma riepilogativa, tutte le informazioni relative agli avvenuti imbottigliamenti.
Tramite questo programma è possibile stampare la modulistica richiesta dall’organismo di controllo, sulla base delle operazioni di imbottigliamento inserite.
In base alle direttive da queste comunicazioni è possibile escludere i Vini DOP imbottigliati con fascetta come sistema di tracciabilità, perché in questo caso il controllo è effettuato già in fase di consegna delle fascette: è possibile quindi spuntando apposito flag escludere questi movimenti.